IL TRIBUNALE

    Vista  la  sentenza non definitiva n. 37/2002 in data 12 dicembre
2002,  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa n. R.G.
1208/1999  vertente  tra Biscontini Auto S.r.l, in persona del legale
rappresentante  appellante,  e  Istituto  nazionale  della previdenza
sociale,  sede  di Pesaro, in persona del legale rappresentantc p.t.,
appellato.

                           Fatto e diritto

    Con  ricorso  ritualmente  notificato,  la Biscontini Auto S.r.l.
proponeva  opposizione  avverso  il  decreto  ingiuntivo n. 579/1996,
emesso  dal  pretore  di  Pesaro  in  data 28 giugno 1996, su istanza
dell'I.N.P.S.,  con  cui  veniva  ingiunto alla societa' il pagamento
della somma di L. 459.862.153 a titolo di contributi omessi.
    Esponeva   che   il   provvedimento   era   illegittimo,   stante
l'infondatezza  dei rilievi contenuti nel verbale ispettivo elevato a
carico  della  stessa  sia  in  ordine  alla  natura  subordinata del
rapporto di lavoro intercorso con Alessandrini Stefano, sia in ordine
all'assoggettabilita'  a  contribuzione  dell'indennita'  sostitutiva
delle ferie non godute.
    Costituitosi  in  giudizio,  l'I.N.P.S.  contestava l'opposizione
avversaria, chiedendone il rigetto.
    Istruita  la  causa, il pretore rigettava l'opposizione ritenendo
che  la  domanda  di  condono presentata dall'opponente, sia pure con
clausola  di  riserva, implicasse acquiescenza al decreto ingiuntivo,
rendendo  incontrovertibile  la  pretesa  creditoria azionata in sede
monitoria.
    Avverso   la  sentenza  proponeva  appello  la  Biscontini  Auto,
chiedendone la riforma. Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. chiedeva
il rigetto del gravame.
    Istruita la causa, il tribunale pronunciava sentenza parziale con
cui,  ritenuta  preliminarmente  valida  la  clausola  di ripetizione
apposta  dalla Biscontini Auto alla domanda di condono, accertava che
il  rapporto  di  lavoro  intercorso  tra la Biscontini Auto S.r.l. e
Alessandrini  Stefano  nel  periodo dal 1 gennaio 1983 al 30 novembre
1994  non aveva avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e che,
pertanto,   la   pretesa  dell'I.N.P.S.  relativa  ai  corrispondenti
contributi previdenziali era infondata.
    Rimessa   la   causa  in  istruttoria,  il  collegio  pronunciava
nuovamente  sentenza  parziale con cui, accertata la fondatezza della
pretesa  contributiva  dell'I.N.P.S. relativamente all'indennita' per
ferie  non  godute, condannava l'Istituto alla restituzione in favore
della  Biscontini  Auto  S.r.l.  delle  somme indebitamente versate a
titolo  di  contributi  relativi al rapporto di lavoro intercorso con
Alessandrini Stefano, a seguito di condono contributivo.
    La  condanna  al  pagamento  e'  stata  pronunciata con esclusivo
riferimento  alla sorte capitale e non anche agli interessi richiesti
dall'appellante,  posto  che  la  Biscontini Auto S.r.l. ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, legge
n. 448  del 1998 nella parte in cui esclude il diritto agli interessi
sulla  restituzione  delle  rate  di condono indebitamente pagate per
violazione  del  principio  di  uguaglianza  di  cui all'art. 3 della
Costituzione.
    La questione appare fondata.
    L'art. 81,  comma  9  legge  n. 448  del  1998  statuisce che, in
materia   di   condono   previdenziale,  "sulle  eventuali  somme  da
rimborsare  da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del
contenzioso, non sono comunque dovuti gli interessi".
    La  norma, in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
introduce una disciplina discriminatoria sia rispetto alla disciplina
generale dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 ss. c.c., sia
rispetto  alla disciplina specificamente dettata con riferimento alla
restituzione  dei contributi indebitamente versati, non supportata da
idonee e valide ragioni giustificatrici.
    La  stessa,  inoltre,  appare  lesiva  del diritto di azione e di
difesa  giurisdizionale  di cui all'art. 24 della Costituzione, posto
che del tutto irragionevolmente individua quale presupposto della non
debenza  degli  interessi  la circostanza che le somme debbano essere
rimborsate  a  seguito  degli  esiti del contenzioso, dunque, proprio
l'esercizio  da  parte  del  contribuente  del  diritto  di difesa in
giudizio.
    Tale  convinzione  appare  confortata, dalla sentenza della Corte
costituzionale  23 dicembre 1988, n. 417 con cui e' stata ritenuta la
illegittimita'   costituzionale   dell'art. 7,  ultimo  comma,  legge
n. 463/1959,   in   materia   di   contributi  indebitamente  versati
all'I.N.P.S.  da  artigiani,  da  restituire  senza corresponsione di
interessi,  per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la
totale esclusione degli interessi, non riconosciuti neppure in misura
ridotta dal legislatore.
    Oltre  a  cio', la questione e' ictu oculi rilevante, non potendo
il   Tribunale   decidere   in   ordine   alla  domanda  di  condanna
dell'I.N.P.S.   alla   corresponsione  degli  interessi  sulle  somme
indebitamente  versate senza la previa risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale della normativa de qua.
    Pertanto,   la   questione   va  rimessa  all'esame  della  Corte
costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio.